W3C. Varior progetta e realizza siti accessibili per Enti pubblici ed Aziende private in conformità alle linee guida definite dal WAI e promosse dal W3C. Riportiamo di seguito una breve documentazione che sintetizza l'argomento allo scopo di renderlo più chiaro. Il W3C è l'acronimo di World Wide Web Consortium. Questo consorzio annovera più di 350 membri, tra cui i principali attori attivi nel comparto ICT e numerosi enti pubblici. Il W3C si impegna a rimuovere gli ostacoli tecnici che impediscono il libero accesso ai contenuti della rete, e a stimolare la diffusione di sistemi software che consentano ad ogni utente di sfruttare al meglio le potenzialità della rete. In tema di accessibilità tecnica questo ente si configura come la figura più autorevole a livello mondiale. Il Parlamento italiano recentemente ha definitivamente approvato all’unanimità la "Legge Stanca" in materia di usabilità ed accessibilità da parte dei soggetti disabili alle nuove tecnologie digitali e informatiche. Lo scopo della legge, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le "barriere virtuali" che limitano l’accesso dei disabili alla Società della Informazione e li escludono dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica e da una migliore qualità della vita. Per le pubbliche amministrazioni, con l'entrata in vigore della "Legge Stanca", sono previste una serie di direttive che impongono l'accessibilità. Le pubbliche amministrazioni non possono, pena la nullità, stipulare contratti per la realizzazione o modifica di siti internet che non rispettino i requisiti di accessibilità. I contratti in essere con l'entrata in vigore della legge, al momento di eventuale modifica o rinnovo, devono essere, pena nullità, rispondenti ai requisiti di accessibilità. Il legislatore identifica responsabilità dirigenziali e disciplinari ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalla norme vigenti oltre che alle conseguenze derivate dall'inosservanza della legge. Per le aziende private, tale certificazione, è attualmente un'opportunità; infatti secondo la "Legge Stanca" non sussistono obblighi, ma è possibile che ne esistano in futuro. L'usabilità si ottiene progettando il sito in modo che lo stesso possieda le seguenti caratteristiche: - semplicità nei contenuti e nelle immagini; - navigabilità, possibilità di sapere sempre dove ci si trova all'interno del sito, ritorno all'home page da qualsiasi pagina e costante presenza di una barra di navigazione sullo schermo; - tempi di attesa che devono essere brevi per il collegamento e tempo di scaricamento medio delle pagine; - completezza dei contenuti conforme al dettaglio desiderato dagli utenti; - efficacia comunicativa, possibilità di raggiungere le informazioni ed i servizi più importanti dall'home page; - attrattiva grafica, qualità e piacevolezza delle immagini e che le stesse siano funzionali ai servizi offerti dal sito; - eliminazione di pagine introduttive ricche di grafiche ma prive di contenuto; - compatibilità piena con i principali browser utilizzati e le principali piattaforme tecnologiche; - numero di click che deve essere inferiore a 5 per il raggiungimento di un servizio; Per accessibilità si intende che il sito può essere usato da chi ha delle disabilità; in particolare occorre che il sito sia considerato da qualunque utente come uno strumento che permetta, soprattutto a chi ha delle disabilità, di poter accedere ai contenuti ed alle informazioni web. L'accessibilità si ottiene attraverso il rispetto delle regole dettate dalle direttive internazionali ed in particolare del w3c (world wide web consortium), il quale redigendo le norme così dette way (web accessibilità iniziative), ha espresso i principi ai quali ispirarsi nella costruzione dei siti affinché gli stessi possano essere considerati accessibili. In particolare bisogna evitare i cambi di colore improvvisi, gli scatti, il refresh automatico, elementi questi che in alcuni soggetti possono provocare reazioni negative. La verifica di accessibilità può essere effettuata tecnicamente con particolari software che sono resi disponibili dal W3C. Scheda illustrativa della "Legge Stanca". Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici A) Obiettivo della legge: favorire l’accesso dei disabili agli strumenti informatici, evitando che le nuove tecnologie determinino forme di emarginazione forse ancora più pericolose di quelle tradizionali e, anzi, promuovendo l’uso delle medesime come fattore abilitante e di superamento delle disabilità e delle esclusioni. Lo scopo della legge, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le "barriere virtuali" che limitano l’accesso dei disabili alla Società della Informazione e li escludono dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica, da una migliore qualità della vita. Si tratta quindi di garantire anche ai cittadini disabili il diritto di accesso alle risorse informatiche e ai servizi telematici, assicurando anche a loro una migliore opportunità di conoscenza, istruzione, lavoro, informazione ed intrattenimento. B) Punti fondamentali del provvedimento: la Legge Stanca si pone come strumento incentivante nei confronti dei privati, mentre nei confronti della pubblica amministrazione intesa in senso molto lato reca degli obblighi, anche sorretti da efficaci sanzioni. È previsto infatti che i nuovi contratti stipulati dalla pubblica amministrazione per la realizzazione di siti Internet siano colpiti da nullità, qualora non rispettino i requisiti di accessibilità, e, in generale, l’inosservanza delle disposizioni della legge da parte del pubblico amministratore comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare. Una finalità particolarmente importante della legge è quella, espressa all’articolo 5, di assicurare l’accessibilità e la fruibilità degli strumenti didattici e formativi: ad esempio i testi scolastici per gli studenti disabili, con particolare riguardo agli studenti non vedenti o ipovedenti. La legge fissa delle regole generali, chiare e vincolanti, rimandando, per la sua concreta attuazione, ad un regolamento governativo, per la precisa disciplina delle situazioni giuridiche, ed ad un decreto ministeriale che stabilisce le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità dei siti Internet. Entrambi i provvedimenti rispetteranno le linee guida fissate in materia dalla normativa internazionale. In particolare, il regolamento governativo sarà adottato sentite le Associazioni dei disabili e dopo aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, d’intesa con la Conferenza Unificata. In seguito, il decreto ministeriale fisserà il contenuto concreto degli obblighi previsti dalla legge. Tale decreto sarà periodicamente aggiornato per il tempestivo recepimento delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute. Approfondimenti: - Innovazione.gov.it
Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie - Legge Stanca
Legge Stanca sull'accessibilità. Legge n. 4 del 9 gennaio 2004. Formato pdf
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